Art. 6.

      1. Entro due mesi dalla costituzione del partenariato locale di pubblico interesse, il rappresentante legale nominato ai sensi dell'articolo 4 ha l'obbligo di presentare istanza di accreditamento presso l'ufficio competente dell'amministrazione provinciale del territorio entro il quale ha sede legale il soggetto capofila.
      2. L'istanza di accreditamento di cui al comma 1 è valutata da una apposita commissione permanente nominata dal presidente della giunta provinciale competente, la quale si esprime sull'accoglimento o sul rigetto della medesima istanza entro e non oltre due mesi dalla sua data di deposito.